| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 27/12/2006 n. 296564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, é aggiunto il seguente: 4-bis. "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro". 565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e, per l'anno 2006, dall' articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'I- RAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi. previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione é giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione é considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. 566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001 n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001 n. 3, é rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento. 567. É autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006 n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006 n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006 n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi. 568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, é destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero. 569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, é abrogato. 570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000 n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007. 571. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro é incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannu- mero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. 572. Per le finalità di cui al comma 571, é autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni. 573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica. 574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all' ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell' ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare é autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che é a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/ carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. 575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952 n. 212, é ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007. 576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, é corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo. 577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell' articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981 n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento. 578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, é riconosciuta l'anzianità di servizio. É fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Pagina 35/67 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67]
|
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|